BAKECA
IL SINDACO
Nell'ordinamento italiano il sindaco è l'organo monocratico a capo del governo di un comune, talora informalmente denominato anche primo cittadino. Secondo l'art. 36 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il sindaco è uno degli organi di governo del comune, assieme alla giunta comunale e al consiglio comunale
STORIA
Con il dominio napoleonico fu introdotto in Italia un sistema di organizzazione dei poteri locali piramidale-gerarchico, che rispecchiava quello francese: il territorio era ripartito in dipartimenti, distretti, cantoni (a soli fini elettorali) e comuni. Al dipartimento era preposto un prefetto, nominato dal ministro dell'interno, al distretto un sottoprefetto e al comune il sindaco, che era al contempo capo dell'ente e delegato del Governo. Con la caduta di Napoleone e la restaurazione dei precedenti ordinamenti monarchici, il nuovo sistema di organizzazione amministrativa fu generalmente mantenuto essendosi rivelato efficiente. Così fece anche il Regno di Sardegna, la cui legislazione fu poi estesa a tutto il territorio nazionale con la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A. In base a questa legge il territorio dello stato era diviso in province con a capo il prefetto, circondari con a capo il sotto-prefetto e comuni con a capo il sindaco, che manteneva l’ambigua natura di rappresentante della collettività e di organo locale dello Stato.
Il sindaco era inizialmente nominato con Regio Decreto e doveva essere scelto fra i consiglieri comunali.
Solo nel 1889 fu introdotta l’elezione da parte del consiglio comunale, tra i suoi membri; la durata del mandato era di 4 anni, con possibilità di rielezione.
Con l'avvento del fascismo, gli organi democratici comunali furono soppressi e sostituiti da organi di nomina governativa.
Dapprima il Comune di Roma fu trasformato in Governatorato (R.D.L. 28 ottobre 1925, n. 1949); in seguito fu introdotta la figura del Podestà, inizialmente nei comuni con meno di 5.000 abitanti (Legge 4 febbraio 1926, n. 237) e poi in tutti gli altri (R.D.L. 3 settembre 1926, n. 1910).
Tali leggi di riforma, confluite poi nel Testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, delinearono un sistema nel quale tutte le funzioni in precedenza spettanti al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale erano attribuite ad un unico organo, il Podestà, nominato con Regio Decreto per cinque anni ma revocabile in ogni momento.
Il Podestà era affiancato da una consulta municipale, composta da almeno 6 consultori nominati dal prefetto (o, nelle grandi città, dal ministro dell'interno), con funzioni consultive su alcune materie indicate dalla legge e su tutte le altre questioni che il Podestà avesse ritenuto di sottoporgli.
Nei comuni con più di 5.000 abitanti il podestà poteva essere affiancato da uno o due vice-podestà (secondo che la popolazione fosse o meno superiore a 100.000 abitanti), nominati dal ministro dell'interno.
La città di Roma aveva un ordinamento differenziato, essendo le funzioni municipali attribuite ad un Governatore, coadiuvato da un Vicegovernatore, come lui di nomina regia, e dalla consulta di Roma, costituita da 12 consultori nominati dal Ministro degli interni.
In seguito alla caduta del fascismo, l'amministrazione provvisoria dei comuni fu disciplinata con R.D.L. 4 aprile 1944, n. 11 che la affidò, fino al ripristino del sistema elettivo, ad un sindaco e ad una giunta comunale, nominati dal prefetto.
Il sistema elettivo fu ripristinato con D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1.
Secondo l'art. 46 del D.Lgs. 267/2000 il sindaco è eletto dai cittadini residenti nel comune a suffragio universale e diretto ed è membro di diritto del consiglio comunale.
Secondo l'art. 55 del D.Lgs. 267/2000 sono eleggibili a sindaco gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione. Quindi può essere eletto sindaco di un comune anche chi non risiede nel comune stesso.
In base agli art. 71 e 72 del D.Lgs. 267/2000 il sindaco è eletto contestualmente all'elezione del consiglio comunale.
Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti unitamente alla lista di candidati al consiglio comunale deve essere presentato anche il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco, quindi ad ogni candidato sindaco deve corrispondere una sola lista e viceversa. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti; solo in caso di parità di voti (raro) si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti (in caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età).
Invece, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi; se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede al ballottaggio fra i due che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
L'art. 51 del D.Lgs. 267/2000 fissa la durata in carica del sindaco in cinque anni, come il consiglio comunale. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile. Quest'ultima limitazione è stata oggetto di critiche e sono state presentate proposte di legge per la sua abrogazione. Si è verificato anche il caso di sindaci uscenti che, avendo ricoperto la carica per due mandati consecutivi, sono andati poi a ricoprire la carica di vicesindaco, in attesa di potersi candidare nuovamente alle elezioni successive.
Secondo l'art. 52 del D.Lgs. 267/2000 il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri (senza computare a tal fine il sindaco). Se la mozione è approvata, il consiglio viene sciolto e, in attesa dell'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco, viene nominato un commissario al quale è affidata l'amministrazione del comune.
Lo stesso principio (noto come simul stabunt vel simul cadent) trova applicazione anche nel successivo art. 53, laddove prevede che, in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.
DENOMINAZIONE NEI VARI ORDINAMENTI
Il titolo di sindaco viene usato sia in Italia sia nel Canton Ticino, mentre a San Marino si usa il titolo di capitano di castello e nei comuni di lingua italiana del Canton Grigioni quello di podestà.
Il termine viene inoltre utilizzato per tradurre in italiano le denominazioni utilizzate negli ordinamenti stranieri, quali mayor nei paesi di lingua inglese (ma in Scozia si usa provost), alcalde nei paesi di lingua spagnola (ma in Messico si usa presidente municipal e in Argentina intendente municipal), maire nei paesi francofoni (ma in alcuni cantoni della Romandia si usa syndic), kaupunginjohtaja o kunnanjohtaja (a seconda delle dimensioni del comune) in Finlandia. Tuttavia si traducono solitamente con borgomastro il titolo Bürgermeister (capo dei cittadini) usato nei paesi di lingua tedesca (Austria, Germania, Liechtenstein) e gli analoghi titoli bourgmestre usato nel BelgioVallone, burgemeester usato nei Paesi Bassi e nel Belgio Fiammingo, borgmästare usato in Svezia e burmistrz usato in Polonia (dove si usa, però, anche prezydent). Nella Svizzera tedesca si usa generalmente il titolo Stadtpräsident (presidente della città) o Gemeindepräsident (presidente del comune), nella Svizzera romanda mairie.
ELENCO DEI SINDACI DI VILLAFRANCA DI VERONA
Hanno retto il Comune di Villafranca di Verona dall’Unità d’Italia ad oggi:
IL SINDACO
Nell'ordinamento italiano il sindaco è l'organo monocratico a capo del governo di un comune, talora informalmente denominato anche primo cittadino. Secondo l'art. 36 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il sindaco è uno degli organi di governo del comune, assieme alla giunta comunale e al consiglio comunale
STORIA
Con il dominio napoleonico fu introdotto in Italia un sistema di organizzazione dei poteri locali piramidale-gerarchico, che rispecchiava quello francese: il territorio era ripartito in dipartimenti, distretti, cantoni (a soli fini elettorali) e comuni. Al dipartimento era preposto un prefetto, nominato dal ministro dell'interno, al distretto un sottoprefetto e al comune il sindaco, che era al contempo capo dell'ente e delegato del Governo. Con la caduta di Napoleone e la restaurazione dei precedenti ordinamenti monarchici, il nuovo sistema di organizzazione amministrativa fu generalmente mantenuto essendosi rivelato efficiente. Così fece anche il Regno di Sardegna, la cui legislazione fu poi estesa a tutto il territorio nazionale con la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A. In base a questa legge il territorio dello stato era diviso in province con a capo il prefetto, circondari con a capo il sotto-prefetto e comuni con a capo il sindaco, che manteneva l’ambigua natura di rappresentante della collettività e di organo locale dello Stato.
Il sindaco era inizialmente nominato con Regio Decreto e doveva essere scelto fra i consiglieri comunali.
Solo nel 1889 fu introdotta l’elezione da parte del consiglio comunale, tra i suoi membri; la durata del mandato era di 4 anni, con possibilità di rielezione.
Con l'avvento del fascismo, gli organi democratici comunali furono soppressi e sostituiti da organi di nomina governativa.
Dapprima il Comune di Roma fu trasformato in Governatorato (R.D.L. 28 ottobre 1925, n. 1949); in seguito fu introdotta la figura del Podestà, inizialmente nei comuni con meno di 5.000 abitanti (Legge 4 febbraio 1926, n. 237) e poi in tutti gli altri (R.D.L. 3 settembre 1926, n. 1910).
Tali leggi di riforma, confluite poi nel Testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, delinearono un sistema nel quale tutte le funzioni in precedenza spettanti al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale erano attribuite ad un unico organo, il Podestà, nominato con Regio Decreto per cinque anni ma revocabile in ogni momento.
Il Podestà era affiancato da una consulta municipale, composta da almeno 6 consultori nominati dal prefetto (o, nelle grandi città, dal ministro dell'interno), con funzioni consultive su alcune materie indicate dalla legge e su tutte le altre questioni che il Podestà avesse ritenuto di sottoporgli.
Nei comuni con più di 5.000 abitanti il podestà poteva essere affiancato da uno o due vice-podestà (secondo che la popolazione fosse o meno superiore a 100.000 abitanti), nominati dal ministro dell'interno.
La città di Roma aveva un ordinamento differenziato, essendo le funzioni municipali attribuite ad un Governatore, coadiuvato da un Vicegovernatore, come lui di nomina regia, e dalla consulta di Roma, costituita da 12 consultori nominati dal Ministro degli interni.
In seguito alla caduta del fascismo, l'amministrazione provvisoria dei comuni fu disciplinata con R.D.L. 4 aprile 1944, n. 11 che la affidò, fino al ripristino del sistema elettivo, ad un sindaco e ad una giunta comunale, nominati dal prefetto.
Il sistema elettivo fu ripristinato con D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1.
Secondo l'art. 46 del D.Lgs. 267/2000 il sindaco è eletto dai cittadini residenti nel comune a suffragio universale e diretto ed è membro di diritto del consiglio comunale.
Secondo l'art. 55 del D.Lgs. 267/2000 sono eleggibili a sindaco gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione. Quindi può essere eletto sindaco di un comune anche chi non risiede nel comune stesso.
In base agli art. 71 e 72 del D.Lgs. 267/2000 il sindaco è eletto contestualmente all'elezione del consiglio comunale.
Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti unitamente alla lista di candidati al consiglio comunale deve essere presentato anche il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco, quindi ad ogni candidato sindaco deve corrispondere una sola lista e viceversa. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti; solo in caso di parità di voti (raro) si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti (in caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età).
Invece, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi; se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede al ballottaggio fra i due che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
L'art. 51 del D.Lgs. 267/2000 fissa la durata in carica del sindaco in cinque anni, come il consiglio comunale. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile. Quest'ultima limitazione è stata oggetto di critiche e sono state presentate proposte di legge per la sua abrogazione. Si è verificato anche il caso di sindaci uscenti che, avendo ricoperto la carica per due mandati consecutivi, sono andati poi a ricoprire la carica di vicesindaco, in attesa di potersi candidare nuovamente alle elezioni successive.
Secondo l'art. 52 del D.Lgs. 267/2000 il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri (senza computare a tal fine il sindaco). Se la mozione è approvata, il consiglio viene sciolto e, in attesa dell'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco, viene nominato un commissario al quale è affidata l'amministrazione del comune.
Lo stesso principio (noto come simul stabunt vel simul cadent) trova applicazione anche nel successivo art. 53, laddove prevede che, in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.
DENOMINAZIONE NEI VARI ORDINAMENTI
Il titolo di sindaco viene usato sia in Italia sia nel Canton Ticino, mentre a San Marino si usa il titolo di capitano di castello e nei comuni di lingua italiana del Canton Grigioni quello di podestà.
Il termine viene inoltre utilizzato per tradurre in italiano le denominazioni utilizzate negli ordinamenti stranieri, quali mayor nei paesi di lingua inglese (ma in Scozia si usa provost), alcalde nei paesi di lingua spagnola (ma in Messico si usa presidente municipal e in Argentina intendente municipal), maire nei paesi francofoni (ma in alcuni cantoni della Romandia si usa syndic), kaupunginjohtaja o kunnanjohtaja (a seconda delle dimensioni del comune) in Finlandia. Tuttavia si traducono solitamente con borgomastro il titolo Bürgermeister (capo dei cittadini) usato nei paesi di lingua tedesca (Austria, Germania, Liechtenstein) e gli analoghi titoli bourgmestre usato nel BelgioVallone, burgemeester usato nei Paesi Bassi e nel Belgio Fiammingo, borgmästare usato in Svezia e burmistrz usato in Polonia (dove si usa, però, anche prezydent). Nella Svizzera tedesca si usa generalmente il titolo Stadtpräsident (presidente della città) o Gemeindepräsident (presidente del comune), nella Svizzera romanda mairie.
ELENCO DEI SINDACI DI VILLAFRANCA DI VERONA
Hanno retto il Comune di Villafranca di Verona dall’Unità d’Italia ad oggi:
|
RIZZINI ALESSANDRO
|
1866-1871
|
RIZZOTTI ANGELO
|
1933-1940 Pod.
|
|
BERTOLINI FRANCESCO
|
1871-1872
|
BRESAOLA VITTORIO
|
1940-1944 Pod.
|
|
MENDINI VINCENZO
|
1872-1876
|
BARTOLINI GIACOMO
|
1944-1945 Pod.
|
|
CANOSSA OTTAVIO
|
1876-1877
|
VECCHIETTI FLAVIO
|
1945-1946 Pod.
|
|
CIRESOLA POLICARPO
|
1877-1880
|
ARDUINI FRANCESCO
|
1946-1951
|
|
BERTOLINI FRANCESCO
|
1880-1889
|
MARCHI GIOVANNI
|
1951-1960
|
|
VALESI ERMENEGILDO
|
1889-1895
|
BRUNETTO ARNALDO
|
1960-1970
|
|
ANGELINI UMBERTO
|
1895-1903
|
MUSITELLI LISETTO
|
24/8 - 10/11/1970
|
|
SANGIOVANNI GAETANO
|
1903-1904
|
CERIANI ANTONIO REMO
|
1970-1973
|
|
TEDESCHI AUGUSTO
|
1904-1906
|
CUNICO ROBERTO
|
1973-1975
|
|
FANTONI MARCELLO
|
1906-1907
|
BRESAOLA GIULIO
|
1975-1977
|
|
CORDIOLI GIUSEPPE
|
1907-1908
|
DONISI DANILO
|
1977-1980
|
|
ANGELINI UMBERTO
|
1908-1909
|
TOVO GRAZIANO
|
1980-1990
|
|
RAMPONI LUIGI
|
1909-1910
|
PELLEGRINI ERMENEGILDO
|
1990-1993
|
|
CORDIOLI GIUSEPPE
|
1910-1913
|
ARDUINI CARLO
|
1993-1995
|
|
FANTONI MARCELLO
|
1913-1920
|
FACINCANI MAURIZIO
|
1995-2004 (el. dir.)
|
|
SCAPINI BERNARDO
|
1920-1923
|
ZANOLLI LUCIANO
|
2004-2007
|
|
CAROZZI GIUSEPPE
|
1923-1927 Pod,
|
FAILLACI ELIO
|
2007-2008 (Com.)
|
|
ROSSI GAETANO
|
1927-1933 Pod.
|
FACCIOLI MARIO
|
2008-
|
Due curiosità
1 - 1866/1926 pari a 60 anni di sindaco prima dell’avvento del Podestà
1946/2004 pari a 60 circa di sindaco eletto dai Consiglieri
2 – Arduini Francesco, primo Sindaco eletto dal Consiglio dell’Italia
Repubblicana
Arduini Carlo (figlio), ultimo sindaco eletto dal Consiglio


